Estratti di disposizioni normative

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N.Commento breve della disposizione normativaEstratto provvedimento normativo
1Agevolazioni - Interpello sui nuovi investimenti, Adempimento collaborativo - Art. 2, D. Lgs. N. 147 del 14 settembre 2015 - E' sufficiente un piano di investimenti di 30 milioni di euro per accedere ai vantaggi della cooperative compliance. Tra gli investimenti rilevanti rientrano anche quelli di share deal, ovvero di iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell'impresa.2015/09/14 - D.Lgs. 147 - Articolo 2Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta.
2Agevolazioni - Credito di imposta - Approvazione.
Approvato il modello da compilare con il software "Creditoinvestimentisud".
Finanziato anche l’acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione.
2016/03/24 - Provvedimento approvazione modello comunicazione credito di imposta. L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe ... nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.
3Agevolazioni - Start up innovative - Emanate le disposizioni di attuazione del d.l. n. 179 del 18/10/2012 - articolo 29. Per chi investe in start up innovative
2016/02/25. Decreto Ministero dell'economia e delle finanze. Nozione di investimento agevolato1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).
2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
4Agevolazioni - Start up innovative - Introdotto il regime delle start up innovative, che deroga ad alcune disposizioni del diritto societario, come il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446 e 2482-bis2012/10/18 - DL 179/2012 - Definizione di start up innovativa.Possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. ....;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, ....;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
5Riscossione - Dilazione - Consentita la presentazione di una nuova richiesta di reatazione per i debitori decaduti da un precedente piano di rateazione2016/06/24. Decreto legge n. 113 - Art. 13-bis - Dilazione del pagamento Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, puo' nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 gia' precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
6Agevolazioni - Interpello sui nuovi investimenti, Adempimento collaborativo - Art. 2, D. Lgs. N. 147 del 14 settembre 20152016/04/29 - Decreto di attuazione delle modalità applicative dell'interpello
2. L'istanza deve contenere:
a) la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA ovvero altro codice di identificazione dell'impresa, nonche' l'indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura. Nel caso in cui piu' soggetti intendano partecipare all'investimento, l'istanza deve contenere la denominazione e gli elementi identificativi di tutte le imprese partecipanti all'investimento;
b) la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale si chiede la valutazione dell'Agenzia delle entrate con riferimento al trattamento fiscale dello stesso e alle operazione societarie pianificate per la relativa attuazione. La descrizione deve necessariamente specificare: l'ammontare dell'investimento, non inferiore a trenta milioni di euro, ...;Adempimento_collaborativo.pdf
7Civile - Pegno - Introdotta la possibilità di costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a se' o a terzi. Possono essere costituiti su beni, anche futuri, individuabili per masse. Il pegno, di norma, prevale sul privilegio. 2016/05/03 - DL 59 - Pegno mobiliare non possessorio 1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti ((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili ((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa ((e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a esclusione dei beni mobili ((, anche immateriali,)) registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche
mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione...

8Fallimento - banche.
L'assorbimento delle perdite attraverso il bail-in. La procedura di risoluzione consiste in una liquidazione delle sole passività (loro riduzione o conversione delle passività in capitale) e si realizza attraverso una distribuzione della perdita secondo due principi: la par condicio creditorum e il principio del no worse creditor off (NWCO) (art. 52, co. 2, lett. b). Poi in base all'art. 89, i creditori se hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero sopportato in caso di liquidazione avranno diritto a ricevere un indennizzo
2016/11/16 - D.lgs. 1802. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria,proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
9Bilancio - Principi.
Dal 1° gennaio 2016 il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ha una nuova declinazione (è stato inserito il nuovo comma 1-bis all'art. 2423-bis c.c.). Il riferimento oggettivo non è più "la valuazione delle voci tenendo conto della funzione economica" bensì cambia l'oggetto, ovvero "la rilevazione e la presentazione è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione" - Ad es. le vendite di auto con buy back: da classificare con affitto e non come vendita visto l'obbligo di riacquisto a termine - Oppure l'ipotesi del controllo nascosto, in cui una società è controllata tramite la partecipazione detenuta da una banca con la quale è stata stipulata una opzione put e call, a parti invertite
2015/08/18 - D.lgs. n. 139 - Art. 63. Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:a) al numero 1) le parole: «, nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» sono soppresse;b) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».
10Bilancio - Principi.
Dal 1° gennaio 2016 le operazioni di copertura, riguardanti un'attività o una passività patrimoniale, se consistenti nella copertura del cash-flow risk , dovranno essere contabilizzate nonostante non ricorra la contestualità, visto che lo strumento di copertura viene negoziato, spesso, alcuni anni prima del verificarsi del rischio.
2015/08/18 - D.lgs. n. 139 - Art. 6 - Modifica dell'art. 2426 c.c.«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
11Bilancio - Principi.
Dal 1° gennaio 2016 le operazioni di copertura, riguardanti un'attività o una passività patrimoniale, se consistenti nella copertura del fair value risk , andranno contabilizzate secondo il principio di simmetria.
2015/08/18 - D.lgs. n. 139 - Art. 6 - Modifica dell'art. 2426 c.c.Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi dicambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura
12Tuir - CFC - Livello di tassazione virtuale domestica.
Stabiliti con provvedimento i criteri per individuare l'effettivo livello di tassazione, ovvero per confrontare la tassazione effettiva estera con la tassazione virtuale domestica
2016/09/16 - Provvedimento Agenzia n. 143239…5.1 Per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica si applicano i seguenti criteri: a. il calcolo della tassazione virtuale domestica è eseguito partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione. In particolare, se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano tali principi contabili internazionali;
13Bilancio - Principi.
I riacquisti di propri strumenti finanziari vanno dedotti dal patrimonio netto e nessun utile o perdita transita per conto economico
2015/08/18 - D.lgs. n. 139 - Art. 6 - comma 3
«L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo
14Tuir - Ammortamento fabbricati - Oic 16 - Fabbricati cielo - terra e fabbricati non cielo terra - Leasing immobiliare2006/04/07 - D.l. n. 223/2006 - art. 36 - commi 7 e 7 bis
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in
misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali (diretti alla produzione o trasformazione di beni a prescindere dalla categoria catastale - nda), al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.
Oic 16: I fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento possono non essere ammortizzati; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.
Per i fabbricati non cielo terra, almeno ai fini civilistici, di regola non c'è nessuno scorporo da effettuare (Guida operativa per la transizione agli Ifrs - "nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato - in genere un appartamento - in quanto, in tal caso, l'impresa non possiede - anche - un terreno sottostante")
15Tuir - Ammortamento fabbricati - Leasing immobiliare - Individuazione quota riferibile al terreno e, ovviamente, individuazione della quota riferibile agli interessi, nel caso di Irap.2006/04/07 - D.l. n. 223/2006 - art. 36 - commi 7 e 7 bis
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.
16Tuir - Enti non commerciali - Modello EAS - Deduzione fiscale1986/12/22 - Tuir - Art. 148 - comma 3 e art. 30 D.L. 29/11/2008, n. 185
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
Art. 30 DL 185/2008 I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 ... non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate , al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello (modello EAS nda).
17Riscossione - Compensazione - Preclusione debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento2010/05/31 - d.l. n. 78/2010 - art. 31
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. ((I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.)) Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
18Iva - Comunicazioni dati fatture emesse e ricevute - Termini di presentazione2010/05/31 - d.l. n. 78/2010 - art. 21
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
19Iva - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche iva - Termini di presentazione2010/05/31 - d.l. n. 78/2010 - art. 21-bis
I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita' di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.